V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
hofanec |
Inserito il - 13/04/2007 : 20:35:39 Iniziamo come chiesto da Doram a compiere i primi passi verso una federazione. Primo passo: acquisire una identità, una fisionomia. Abbiamo già una identità: ci chiamiamo Malachia, ma questo non basta, almeno per le leggi italiane, occorre costituirsi in qualcosa di legalmente riconoscibile. Vi propongo allora uno statuto tipo di una associazione tipo che opera nel volontariato: Verde Realtà. Il primo passo da fare è quello di stabilire una localizzazione geografica, quindi: Città, via, numero civico. Di questo dovrebbe occuparsi, a mio avviso Doram. La cosa ha solo finalità giuridiche e serve al legislatore per sapere con chi deve parlare. Il secondo passo è quello di stabilire cosa essere: la nostra potrebbe essere una associazione culturale o una associazione di volontariato. La prima agisce diffonendo o creando culltura (nel nostro caso scientifica) con modalità economicamente significative mentre la seconda opera senza fini di lucro ed offre gratuitamente i propri servizi.
VI INVITO QUINDI A DISCUTERE QUESTI DUE PASSI FONDAMENTALI PRIMA DI PROPORRE I PASSI SUCCESSIVI.
intanto eccovi lo statuto integrale di Verde Realtà.
STATUTO
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita con sede in Roma, Via del Casaletto 400 l'associazione di volontariato denominata “Verde Realtà”, di seguito detta associazione.
Art. 2
Finalità
1. L'associazione ha lo scopo di operare per il miglioramento della qualità della vita di qualunque essere vivente, per affrontare e risolvere le problematiche ambientali e sociali ovunque presenti con prevalenza di quelle attinenti il territorio del XV e XVI Municipio della città di Roma.
2. L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, opera per scopi di utilità sociale e di volontariato.
Art. 3
Soci
1. Sono Soci dell’associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gli venga richiesto da un terzo del Comitato Direttivo.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio.
6. ...comma eliminato...
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art. 7
Comitato Direttivo
1. Il comitato Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da nove membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
Art. 8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato direttivo più anziano di età.
Art. 9
Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di novembre, e al bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di febbraio.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- è a capo del personale.
Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 11
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
art. 13
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art. 14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15
Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 17
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
diego63 |
Inserito il - 01/05/2011 : 10:14:02 Restiamo in trepidante attesa!
Diego |
Doram |
Inserito il - 01/05/2011 : 07:51:06 Riprendo questa discussione, ormai ferma da troppo tempo. Insieme ad alcuni amici di Roma abbiamo avuto nei giorni scorsi un incontro con un legale che opera a Roma, la quale (è una donna, bella e simpatica ) ci ha dato diversi consigli e si è proposta di aiutarci. Il primo consiglio è che dovremmo costituire un'Associazione culturale anzichè una onlus, che ci permetterebbe di avere un campo d'azione un po' più ampio e con meno incombenze legali, non dimentichiamoci che chiunque prenda le redini dell'organizzazione ha anche una vita reale . La cosa dovrebbe essere un po' più costosa della onlus, ma non più di tanto e i soci fondatori sarebbero come i soci di una società normale. Ci stiamo informando sui costi reali e totali in maniera che una volta stabilita la cifra ci possiamo contare e partire. La sede direi di farla a Roma, in maniera da avere una località in centro Italia, più facilmente raggiungibile dalle altre parti. Naturalmente con sedi distaccate in ogni regione dove avremo soci operativi. Vi comunicherò ogni novità.
Mimmo |
TZUNAMY |
Inserito il - 20/06/2007 : 15:58:50 Ciao ragazzi premesso che di associazioni, leggi, regolamenti, ecc. non ne capisco nulla, lascio a voi questa incombenza e ciò di decidere se optare per un 'associazione o qualcosaltro. Ci tengo però a comunicarvi che sono con voi qualunque decisione sarà presa alla fine. Maria |
Doram |
Inserito il - 17/06/2007 : 10:19:31 Anche qui ho qualche piccola novità: Uno studio legale ha accettato di farci da patrocinatore gratuito per la costituzione dell'Associazione. Presto avremo una bozza dello statuto che pubblicherò per l'approvazione. Anche in questo caso ogni suggerimento o consiglio sarà il benvenuto. Direi in linea di massima (ma questa è solo la mia idea) di fare una sede in Sardegna per i motivi già esposti e di una sezione per ogni regione dove avremo almeno un associato. |
Stefano Femina |
Inserito il - 14/04/2007 : 12:59:32 Cari amici se volete potete vedere lo statuto dell’Associazione Malacologica Campania sul sito: www.amc-malacologia.org/home.html
A.M.C. fu fondata con un atto costitutivo, riportante i dati dei fondatori e il luogo esatto.
Si potrebbe fare un’associazione culturale con sede in Sardegna, pero bisognerà informarsi sulle normative per la costituzione dato che è una regione a statuto speciale. In base al diritto civile, se non erro, è, ancora, sufficiente una scrittura privata registrata all’ufficio delle entrate.
Ciao Stefano
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Doram |
Inserito il - 14/04/2007 : 00:37:29 Sono d'accordo con Marco per aprire un dibattito, in effetti non credo che lo scopo di lucro sia la ccosa che ci lega, ma la comune passione e la voglia irresistibile di diffondere la conoscenza scientifica. Così come personalmente non ho lavorato per trarne profitto, il mio vero lavoro è tutt'altro, non vorrei però escludere chi della diffusione della conoscenza ne ha fatto un vero lavoro oppure intende comunque guadagnare qualcosa dal proprio lavoro. Ritengo sia giusto dare ampi margini di libertà anche a loro. Mi piace trovarmi con voi, parlare, discutere, fare delle cose insieme. Affinità di interessi, comunità di passioni, non lo so definire, so solo che ho trovato in voi delle persone da poter definire amici e non è una parola che uso con leggerezza, anche verso chi non ho mai incontrato di persona. Dal canto mio vorrei consideraste le varie opzioni e mi adeguerò al volere della maggioranza. Certo che sono sicuramente d'accordo nel darci una vera identità, la forma la decideremo insieme. Dal canto mio ho stretto un accordo con la società per cui lavoro e mi hanno concesso che tutti gli eventuali proventi di Malachia vengano utilizzati per gli scopi sociali. Contavo di coprire con quei fondi (o almeno iniziare a coprire) le spese che inevitabilmente ci saranno per la fondazione dell'Associazione. Sarei del parere di optare più per un'associazione culturale che mi sembra ci lasci più ampi spazi di libertà d'azione. Magari con la sede legale in Sardegna e con sezioni distaccate in ogni regione italiana. La sede in Sardegna non è dettata solo da ragioni egoistiche ma dal fatto che: 1) Non esistono (almeno non più) associazioni di questo tipo in questa regione; 2) Essendo a statuto speciale, questa regione ci permetterebbe maggiori possibilità di vari finanziamenti pubblici che inevitabilmente si verranno a creare; 3) Abbiamo già il locale per la sede legale che potrebbe essere posta nel negozio principale della società per la quale lavoro in attesa di avere una o magari più sedi vere. Fatemi sapere cosa ne pensate. |
Orthy |
Inserito il - 13/04/2007 : 23:37:30 Ciao Claudio, grande e interessante messaggio il tuo, grande tanto quanto i miei dubbi in materia. Dovremo, ad esempio, essere o l'uno o l'altro delle due figure giuridiche da te menzionate? Potremmo, come dire, inventarcene una nuova, che so... sparo cavolate, cooperativa? Che facciamo le cose a scopo di lucro non saprei... se un domani volessimo mettere in vendita l'atlante su dvd? E se volessimo fare mostre? Scambi con altri? Avere permessi speciali per la raccolta? Inzomma, dovremmo trovare una figura che ci tuteli in tutte queste caratterisitiche giusto? Parliamone ragazzi!! Marco |
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